Notiziario di Diritto di Famiglia
Cassazione Sezione Tributaria - Sentenza n. 3931/14 (ilsole24ore.com)
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi
Con la separazione legale la comunione di un diritto reale su un immobile va equiparato alla contitolarità indivisa ed è compatibile con le agevolazioni fiscali
Fonte: Studio Legale Andreani, Informazione Giuridica
La questione dibattuta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 585 del 09/01/2014 riguarda il caso, non infrequente, di un coniuge che in sede di giudizio di separazione produca una corrispondenza destinata all'altro coniuge, non più convivente: nel caso di specie si trattava di un contratto editoriale di una società, comprovante le possibilità economiche dell'ex marito, depositato in giudizio dalla moglie. Apertosi il procedimento penale a carico della ex moglie, sia il
Fonte: Diritto.it, News giuridiche
Anna Costagliola Il coniuge obbligato deve versare l'assegno divorzile alla ex nonostante abbiagiù provveduto al versamento di un'una tantum accordata in sede di separazione a definizione di ogni rapporto economico. Insomma, la determinazione del contributo è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione: il giudice deve verificare le
Fonte: Filodiritto, Notizie Giuridiche
1. Le massime La domanda di addebito implica l'imputabilità al coniuge del comportamento lesivo dei doveri coniugali, nonché la sussistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento lesivo e la intollerabilità della convivenza (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito con cui il giudice di appello aveva disposto, con motivazione []
Fonte: Lexambiente, www.lexambiente.it
Cass. Sez. III n. 6107 del 10 febbraio 2014 (Ud. 17 gen. 2014) Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Minghini La deroga al regime ordinario in materia di rifiuti prevista, dall'art. 208, comma 15 d.lgs. 152\06, per gli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, opera esclusivamente con riferimento a tali attività , restando conseguentemente esclusa ogni operazione diversa, antecedente o successiva, che rimane invece soggetta alla disciplina generale ed incombe su chi invoca l'applicazione di detta deroga l'onere di dimostrare la sussistenza
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