Riportiamo di seguito le condizioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per separarsi in modo consensuale.
il consenso di entrambi i coniugi alla separazione;
il regime di affidamento dei figli minorenni e, anche in caso di affidamento condiviso, la scelta del coniuge "collocatario" presso il quale andranno ad abitare (*);
il calendario delle visite (giorni e fasce orarie) per il genitore "non collocatario", considerando anche i periodi di vacanza, le festività ed i fine settimana;
a quale genitore deve essere assegnata la casa coniugale (preferibilmente in favore del genitore collocatario) sia essa in proprietà di uno o di entrambi i coniugi, oppure in affitto;
il contributo economico che il coniuge non collocatario dovrà versare all'altro per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni), costituito da una somma di denaro mensile o periodica, rivalutabile anno per anno secondo gli indici ISTAT;
l'assegno di mantenimento (non obbligatorio), anch'esso mensile o periodico e rivalutabile, in favore del coniuge non economicamente autosufficiente;
(*) non è indispensabile, anche se preferibile, stabilire il genitore collocatario per i figli maggiorenni non autosufficienti, in quanto questi posso scegliere con quale genitore andare a vivere.
AVVERTENZE
Se i coniugi non raggiungono l'accordo anche su una soltanto delle condizioni suddette non sarà possibile dare corso alla separazione consensuale.
Saranno prese in considerazione richieste di ricorsi inoltrate esclusivamente tramite l'apposito modulo on-line.
Prima di effettuare la richiesta leggete il funzionamento del servizio.
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