Fonte: Altalex, Notizie Giuridiche
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 02.12.2010 n° 24526 (Maria Elena Bagnato )…
Fonte: IusSiT, Informazione Giuridica
TRIBUNALE DI NOLA, ordinanza del 11 maggio 2010. Separazione e Divorzio - Azione ex art. 148 c.c. I comma II…
Fonte: Giuristi & Diritto, Portale di Diritto
Segnalata dall' la Dante Svolgimento del processo Con ricorso 8 marzo 2001, D.R.L. ha chiesto al Tribunale di Belluno di pronunciare la sua separazione dal coniuge C. G., con cui aveva contratto matrimonio il 17 marzo 1984, con affidamento a suo favore dei figli G., A., Gi. ed An., e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine al diritto di visita del padre, all'assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione del contributo di mantenimento. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto addebito della separazione a carico della moglie, con affidamento dei figli alla madre ed obbligo della stessa di contribuire al loro mantenimento. Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/6-7/11/2005, ha pronunciato la separazione con addebito alla D.R., le ha affidato le figlie minori Gi. ed An. regolamentando il diritto di visita del padre, ha assegnato a quest'ultimo la casa coniugale, fissandone il rilascio alla data del 31 ottobre 2006, stante l'eccessivo costo di gestione che ne rendeva opportuna la vendita. Ha infine determinato a carico del predetto un contributo a favore di ciascuno dei figli, ivi compresi quelli maggiorenni non ancora autonomi, nell'importo mensile di Euro 600,00 ed un contributo mensile di Euro 900,00 per il canone di locazione dell'immobile destinato alla famiglia, ed ulteriore contributo di Euro 600,00 mensili per l'assistenza della figlia An. affetta da grave patologia. La decisione è stata impugnata dalla D.R. in via principale e dal C. in via incidentale innanzi alla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza n. 615 depositata il 5 aprile 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha attribuito alla D. R. un assegno alimentare di Euro 500,00 aggiornabile annualmente, gravandone del pagamento il coniuge separato, ed ha invece escluso l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio G., siccome, ormai maggiorenne, viveva e lavorava col padre che lo manteneva ed assisteva. Quest'ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla D.R. con ricorso articolato in tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso….
Fonte: Giuristi & Diritto, Portale di Diritto
Segnalata dall' la Dante Svolgimento del processo Con decreto del 3 novembre 2005, la Corte d'appello di Bari ha accolto il reclamo proposto da B.G. avverso il provvedimento del Tribunale di Trani dell'11 gennaio 2005 ed ha revocato, a decorrere dall'11 novembre 2004/data del ricorso in primo grado, il contributo posto a suo carico di mantenimento della moglie separata P.A., compensando tra le parti le spese del giudizio. Ritenuta rinunciata ogni richiesta del B. di ridurre il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli minori P. e A. conviventi con la madre, alla quale a tal fine erano erogati mensilmente Euro 472,00, la Corte ha limitato l'esame del reclamo al mancato rigetto in primo grado della domanda di revoca dell'assegno di Euro 200,00, per il mantenimento della moglie. Ritenuto incontestato che la P. conviveva a (omissis) con altro uomo, imprenditore edile, da tale circostanza la Corte di merito ha desunto che la donna era mantenuta dal convivente e, quindi, per tale nuova situazione di fatto, pur non avendo il reclamante provato il preteso lavoro della donna, l'assegno a carico del marito in favore di lei dovesse essere revocato, in accoglimento dell'impugnazione. Anche senza la prova di una permanente diminuzione dei redditi dell'uomo, posta a base della domanda di riduzione di quanto da lui mensilmente erogato per moglie e figli e dedotta pure in ragione di una relazione del B. con altra donna dall'unione con la quale era nato un figlio al cui mantenimento egli doveva provvedere, la Corte, lasciata inalterata ogni statuizione sul contributo al mantenimento dei figli conviventi con la madre, ha ritenuto fondata la richiesta del reclamante di revoca dell'assegno alla moglie, a causa della convivenza di lei con altro uomo a decorrere dalla data della domanda di modifica delle condizioni della separazione. Per la cassazione di tale decreto la P., ai sensi dell'art. 111 Cost., propone ricorso di cinque motivi, notificato il 23 marzo 2006 al B., che non resiste in questa sede. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso la P. deduce che la Corte d'appello ha violato gli artt. 710, 737, 739 e 741 c.p.c., oltre che l'art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 345 e 277 c.p.c., avendo deciso oltre i limiti della domanda proposta in primo grado, ovvero su una domanda nuova prospettata per la prima volta con il gravame….
Fonte: Studio Cataldi, Diritto Penale
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 24841/2010) ha stabilito che l`affidamento condiviso è una regola a cui si può derogare solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole agli interessi del minore. Per questo secondo i…
Fonte: Diritto.it, Diritto di Famiglia
L'Autrice propone un breve glossario etimologico ed epistemologico di ciò che dovrebbe significare l'educazione…
Fonte: Diritto.it, Diritto di Famiglia
Corte di Cassazione Sez. Feriale Pen. - Sent. del 02.11.2010, n. 38601…
Fonte: Studio Legale Andreani - Rassegna stampa a cura di avvocatoandreani.it
Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale Vendita giudiziaria Valutazione del diritto di abitazione ex art. 540 C.C. spettante al coniuge superstite Natura di prelegato del diritto di abitazione, da attribuire….
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